Il contratto è il frutto dell'accordo tra le parti interessate relativamente ad un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti regolamentano, pertanto, gli scambi economici, che si tratti di contratti di lavoro, di compravendita di beni, relativi a mutui o a prestiti, a locazioni d'immobili e via dicendo.
Il Codice Civile al libro quarto Delle obbligazioni, titolo II Dei contratti in generale disciplina la materia che interessa tutte le persone, in virtù della ricorrenza con la quale si firmano i contratti e della loro rilevanza economica.
Gli accordi contrattuali vengono, infatti, sottoscritti in svariate occasioni, ricomprendendo al loro interno diverse tipologie, sebbene tutti i contratti debbano possedere alcune caratteristiche costanti ed obbligatorie.
Ad esempio tutti i contratti devono essere frutto di un accordo tra le parti che sottoscrivono gli impegni presi, come prescrive il codice civile all'articolo 1325 nel quale è riportato anche il requisito della causa tra gli aspetti qualificanti il contratto.
Sempre ricordando i requisiti fondamentali dei contratti, citiamo l'oggetto, il quale deve essere lecito e determinabile, e la forma che in taluni casi è scelta a discrezione delle parti in causa mentre in altri è fissata dalla legge, pena la nullità del contratto.
Per fare un esempio possiamo prendere il contratto di lavoro stipulato tra il datore ed un dipendente che è il classico contratto tipico, essendo previsto dal Codice Civile, bilaterale, coinvolgendo due parti, e sinallagmatico, ovvero prevede la nascita di obblighi reciproci tra le parti, una delle quali presta il lavoro e l'altra la retribuzione oltre alle garanzie in merito alla sicurezza del luogo di lavoro.
L'oggetto del contratto è quindi rappresentato da tale scambio, mentre per quanto concerne la forma vi sono diverse possibilità a seconda del tipo di contratto di lavoro che è nella stragrande maggioranza dei casi scritto ed in alcuni specifici casi sotto forma di atto pubblico.